AutocertificazioneLe autocertificazioni sono documenti che vanno a sostituire i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e si presentano come una dichiarazione in carta semplice che viene firmata dall’interessato senza autentica di firme e senza bollo. All’autocertificazione vanno allegate la fotocopia del documento di identità per poterla consegnare presso gli uffici competenti o inviarla attraverso fax.

I moduli per l’autocertificazione sono presenti in tutte le pubbliche amministrazioni; ovviamente è possibile effettuare anche un’autocertificazione dei carichi pendenti, un certificato in carta semplice in cui è lo stesso intestatario che certifica la sua situazione giuridica e penale.

Questi certificati sono differenti da quelli del Casellario giudiziale che servono a conoscere condanne passate e possono essere civili, penali o generali, infatti il certificato dei carichi pendenti aiuta a capire la qualità di un imputato durante un processo, e non contiene i risultati di vecchie sentenze in seguito a processi in tribunale e neanche punizioni giudiziarie emesse dal giudice di pace.

Quindi come è facilmente intuibile, l’autocertificazione dei carichi pendenti va a sostituire l’omonimo certificato che può essere richiesto da:

  • Dall’interessato
  • Dall’autorità giudiziaria penale che deve preoccuparsi senza intermediari al conseguimento del documento

Il certificato dei carichi pendenti può essere ottenuto seguendo una procedura specifica, è necessario compilare e sottoscrivere un modello di istanza che in seguito deve essere inoltrato presso l’ufficio della Procura della Repubblica accompagnato ad un documento di riconoscimento valido.

Se l’autocertificazione viene effettuata da un cittadino extracomunitaro che non ha un documento valido di riconoscimento, allora dovrà necessariamente richiedere la copia del permesso di soggiorno da allegare all’autocertificazione.

Possono esserci altri casi particolari, come quelli di persone minorenni, detenuti o interdetti, i quali dovranno delegare qualcuno per la stesura dell’autocertificazione, ad esempio:

–          I minori, per i quali l’autocertificazione va presentata da un genitore o da colui che ne esercita la patria potestà.

–          Gli interdetti, per i quali va presentata dal tutore che deve necessariamente mostrare il decreto di nomina.

–          Persona detenuta o anche inserita in una comunità terapeutica, in questo caso può inviare l’autocertificazione tramite un delegato o per posta.

Per quanto concerne invece il certificato di carichi pendenti, c’è da precisare che a partire dal 1 gennaio 2012, secondo l’art. 40 d.p.r. 28/12/00 n. 445, il certificato non può essere più prodotto agli organi di pubblica amministrazione  o dai privati che siano gestori di pubblici servizi; il certificato che si ritirerà, una volta fatta richiesta, può essere surrogato, se presentato ad una pubblica amministrazione, con una notificazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 28/12/2000 n°445

Il certificato ha una durata di sei mesi prendendo in considerazione la data in cui è stato concesso, ed ha un costo, infatti il  costo del rilascio del certificato è di 3,34 euro, ma se questo viene reclamato con premura, allora il costo aumenta.

Unicamente presso l’ufficio della Procura della Repubblica dove si è domiciliati è richiedibile il certificato dei carichi pendenti e può essere adeguato, nel settore privato, nel caso si volesse prendere in carico personale e si ha bisogno di una richiesta di permesso di soggiorno, oppure per la richiesta del passaporto, per la adesione a gare di appalto o ancora per le prassi di adozione.

Se si è impossibilitati a portare personalmente la domanda presso gli uffici, allora è possibile anche compilare una delega e a questa allegare una copia fronte retro decifrabile del documento d’identità del richiedente. Ovviamente anche il delegato dovrà portare essere munito di un proprio documento di identità in vigore.

In certi casi, se gli uffici lo autorizzano, è possibile mostrare la richiesta per posta oppure online connettendosi al sito dell’ufficio del tribunale o anche collegandosi ad altri siti web riservati, dove si può  pagare il servizio con carta di credito.